Se la compagnia aerea ha cancellato il volo o comunque non sei partito a causa del contenimento da covid -19 hai diritto al rimborso del biglietto o a un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Attenzione però, perché in caso di cancellazione, l’emissione del voucher, che non richiede alcuna forma di accettazione da parte del passeggero, libera la compagnia dagli obblighi di rimborso solo se viene emesso entro trenta giorni successivi dalla comunicazione della cancellazione.
La compensazione di cui al Reg. UE 261/04 è sempre esclusa quando il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di anticipo.